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Associazione per la Difesa del Diritto Soggettivo

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    9 сент., 09:30изменён

    Come associazione non possiamo che condividere i contenuti sobri e le citazioni precise in diritto. Il dovere d’informazione ci dice che non dobbiamo mai analizzare i casi con “la pancia”, ma sempre e solo con “la testa” nel perimetro del diritto. Peccato solo che, a volte, al dibattito sano si preferisca il monologo.
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    9 сент., 09:28

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    9 сент., 09:28

    Buongiorno, per dovere di informazione pubblichiamo una lettera, con le relative premesse, inviata dall’associazione Vaccinare Informati ad un quotidiano locale in risposta ad un articolo in esso pubblicato.“Quella che segue è la lettera che avevo inviato al quotidiano "l' Adige" in risposta ad un articolo a firma del direttore generale dell'Asuit e della direttrice del Dipartimento Prevenzione. Avevo chiesto, nel caso in cui il giornale avesse deciso di pubblicarla, che non subisse tagli altrimenti che non fosse pubblicata. Mi rendo conto che era forse un po' lunga e non discuto sulla scelta della redazione ma sui concetti espressi era importante la chiarezza. Essendo trascorsi diversi giorni e non avendola vista sul quotidiano, ho pensato di scegliere altri canali per farla conoscere. Ringrazio gli amici di Vaccinare Informati e di Didiso per tutto l'impegno per i diritti di tutti i
  • DiDiSo

    30 авг., 17:10

    32 della Costituzione, sceglie di dare una lettura al contenuto dello stesso con uno sguardo all’art. 3 della Carta di Nizza, menzionata nell’art. 1 della Legge 219/2017.”
  • DiDiSo

    30 авг., 17:10изменён

    Buonasera a tutti. Rimaniamo con focus sul diritto nel merito della questione di Palermo perché la disinformazione è ai massimi livelli.Pare che questa formale richiesta di prenotazione vaccinale venga definita “escamotage”. Intanto distinguiamo la prenotazione vaccinale (il nulla) dalla formale richiesta di prenotazione vaccinale come definita dalla circolare 2166/2018, documento idoneo ad integrare il requisito di accesso ma analizziamo la legge.Nessuna strategia o escamotage…L’art 3-bis comma 5 prevede il deposito di uno tra i 5 documenti previsti dal comma 3 del medesimo articolo come requisito di accesso e non il solo trattamento sanitario.Il perseguimento della finalità della norma diretta a garantire la tutela della salute pubblica e l’incremento della vaccinazione non avviene comprimendo il diritto all’istruzione e pesando in maniera sbilanciata su famiglie che scelgono,
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    23 авг., 18:22изменён

    Questi sono i titoli che girano, a cui segue la gogna per i genitori, senza che la diagnosi sia certa e che venga escluso il caso di malasanità. Noi commentiamo così, in diritto perché è l’unica cosa che raggiunge tutti, titolati e non, in quanto la legge non ammette ignoranza nemmeno per chi sta emettendo sentenze aberranti contro questi genitori. In Italia, è vigente la legge 219/2017, in richiamo alla carta di Nizza, dove all’art. 1 comma 1 si parla di necessario diritto al consenso per qualsiasi trattamento e al comma 5 di diritto al rifiuto di qualsiasi trattamento compresa idratazione e nutrizione. Anche la Corte Costituzionale (sentenza 14/2023) ha previsto che nemmeno l’obbligo possa escludere il consenso, sorvolando sul fatto che, in effetti, è il consenso ad escludere un obbligo. Quindi chi si vuole vaccinare lo fa, chi non vuole esercita il diritto previsto dalla legge di
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    23 авг., 18:17

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    7 авг., 13:24изменён

    Eccoci qua a raccontarvi che no, la vaccinazione antitetanica per lavorare non è obbligatoria. Abbiamo medici competenti che la prescrivono, “idoneo con prescrizione”, ma quando si fa notare che il dlgs 81/2008 all’art 279 (rischio biologico) non prevede obblighi per il dipendente di accettare il trattamento, il medico ragionevole, che conosce le norme e il suo codice deontologico si ferma. Sa che già emettere un’idoneità con prescrizione esplicita, quindi visibile al datore di lavoro, significa essere andati oltre, perché la privacy non può essere violata. Quel medico si ferma e comunica che la sua prescrizione è quella raccomandazione che per lui è obbligatorio fare, ma che il dipendente è libero di accettare o meno. Se studiamo e ci prepariamo saremo capaci di essere parte di un cambio culturale importante.
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    2 авг., 10:53

    Buongiorno, aggiungiamo una nota in merito al post di cui sopra. Siamo certi che, nel caso di contratto terminato, il presupposto per procedere, in futuro, in giudizio, sia la messa in mora. Non possiamo assicurare invece che, nel caso di contratto in essere, un giudice, chiamato su un ricorso futuro, non dica, se non viene inviata alcuna diffida, che è decorso il termine della prescrizione. Purtroppo abbiamo visto che si preferisce spesso la la via dell’inammissibilità per non discutere i ricorsi corretti. Si evita così di sottoscrivere un ingiusti rigetto. Buona domenica!
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    31 июл., 16:48

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    31 июл., 16:47

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    31 июл., 16:45изменён

    Buongiorno a tutti. Ci avviciniamo ai 5 da quel fatidico 15 ottobre 2021. In quel momento parecchie persone sono rimaste a casa, perchè è stato impedito loro di erogare la propria prestazione lavorativa conformemente al contratto di lavoro sottoscritto, che non prevedeva un green pass come requisito. I requisiti contrattuali sono definiti nel momento della sottoscrizione del contratto, devono essere conformi all'ordinamento giuridico. Il contratto così strutturato è legge tra le parti e nemmeno un governo può intervenire inserendo requisiti retroattivamente. Tutt'al più può prevedere nuovi requisiti per i nuovi contratti (ad esempio la laurea magistrale per svolgere la professione infermieristica...non significa che chi la sta esercitando con laurea triennale si veda chiudere il contratto per assenza di requisito). Mai il regolamento EU 953/2021 ha inteso che il green pass potesse
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    11 июл., 13:54

  • DiDiSo

    11 июл., 13:54

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    11 июл., 13:51

    Buongiorno, rilevate le ripetute comunicazioni di istituti scolastici che richiedono documentazione relativa all'antitetanica, proponiamo una versione aggiornata del nostro documento. Abbiamo studiato tantissimo in questo periodo. Ciò ci ha reso consapevoli di passaggi giuridici, che sostengono ulteriormente quanto avevamo già scritto. Buon sabato di studio!
  • DiDiSo

    3 июл., 12:03изменён

    Visto l’interesse in questo ambito di rilievo in questo ultimo periodo, postiamo un “micro-corso” a cura di Alessandra Ghisla. Abbiamo condiviso e studiato assieme la linea relativa all’antitetanica a scuola e sul lavoro. Il tutto partendo dal fatto: - che il 3-bis del dl 73/2017 non esclude NESSUNO dal percorso formativo scolastico pratico, - che il dlgs 81/2008 (testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro) non prevede obblighi vaccinali sul rischio biologico a cui vincolare l’idoneità - ex art 279 - e che la legge 292/1963 e’ stata tacitamente abrogata dal dlgs 81/2008, oltre che essere una legge non più applicabile in virtù del fatto che non è stato salvato, dal dlgs 179/2009 e dlgs 213/2010, il regolamento attuativo dpr 1310/1965. Ulteriormente è stata abrogata la legge 112/1935, che istituiva il libretto di lavoro su cui il datore di lavoro faceva i controlli prima del dlgs
  • DiDiSo

    3 июл., 12:01

    переслано из @tuteladirittosoggettivo

    Per chi interessato verranno fornite tutte le informazioni via e-mail.Alessandra Ghisla - Consulente con studi di Diritti Naturali dell’Essere Umano e tecniche di difesa in Autotutela del Cittadino Italiano
  • DiDiSo

    19 июн., 05:27

  • DiDiSo

    19 июн., 05:26изменён

    Buongiorno! Appena ci proviamo a dare l’informazione che riteniamo giusta, anche solo per un confronto di crescita, veniamo censurati. Su un canale specifico, dove era stato messo il post della mozione sull’antitetanica a Bolzano, sia in lingua italiana che tedesca, abbiamo provato a postare in risposta le informazioni di cui sopra. Bene…siamo stati censurati più volte. All’inizio abbiamo pensato che fosse stato un errore, ma poi le ripetute cancellazioni di post hanno evidenziato una chiara volontà. Forse a Bolzano non si vuole lasciare spazio a che la gente approfondisca giuridicamente che un obbligo di antitetanica, per lavorare o frequentare i laboratori pratici delle scuole, non c’è in legge.
  • DiDiSo

    16 июн., 15:25

    Questa la mozione proposta in consiglio provinciale a Bolzano.Peccato che esista il dl 73/2017 convertito in legge 119 con il suo art. 3-bis nel quale non si prevede alcuna decadenza o sospensione per i ragazzi 6-16 che frequentano laboratori pratici a scuola. NESSUNA. Se un ragazzo viene “sospeso” dalle attività pratiche con giudizio finale di merito negativo non è perché lo dice una legge, ma per scelta discrezionale di chi dovrebbe farla rispettare quella legge. Non solo esiste il 3-bis del dl 73/2017 ma addirittura il dpr 1310 del 1965, regolamento attuativo della legge 292/1963 (obbligo antitetanica per alcune categorie di lavoratori) non è stato salvato dal D.lgs 179/2009 e 213/2010. Ulteriormente perché anche la legge 112/1935 che istituiva il libretto di lavoro su cui si facevano i controlli della legge 292/1963 è stata abrogata. Quindi una legge monca della struttura che ne